Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 121 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (1) In occasione dello stabilimento delle tariffe dirette le spese di manutenzione previste dalle tariffe interne saranno messe a disposizione del traffico diretto.
tolto: (2) Gli Stati contraenti sono d'accordo che sarebbe altamente desiderabile che, quando si compilano le tariffe dirette, si fissino i prezzi di trasporto in un'unica moneta come per esempio in oro; o in una moneta che, per quanto possibile, si avvicini alla parita' dell'oro e che per la materia tariffaria sottoposta a queste tariffe internazionali sia istituito un ufficio internazionale di compensazione delle ferrovie (clearing office) il quale debba regolare, in quanto possibile, mediante compensazione, i debiti e i crediti delle ferrovie risultanti dai conteggi dei trasporti spediti giusta le tariffe internazionali, e fissi il saldo da pagare.aggiunto: Convenzione-art. 66 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art66 · fonte del testo