Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 94 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (1) Le relazioni di traffico dovranno essere assicurate, in quanto possibile, sopratutto a mezzo di favorevoli coincidenze fissando corrispondenti orari per i servizi passeggeri e merci, a mezzo del passaggio diretto e del transito del materiale dei treni passeggeri, ed in generale mediante la maggiore reciproca sollecitudine in tutti i rapporti di servizio, di movimento e di trasporto.
tolto: (2) Per quanto concerne il materiale rotabile da mettersi a disposizione, si terra' conto dei bisogni del traffico interno e dell'esportazione verso il territorio delle Alte Parti contraenti, da un punto di vista di perfetta eguaglianza.aggiunto: Convenzione-art. 62 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art62 · fonte del testo