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[1](1) Le relazioni di traffico dovranno essere assicurate, in quanto possibile, sopratutto a mezzo di favorevoli coincidenze fissando corrispondenti orari per i servizi passeggeri e merci, a mezzo del passaggio diretto e del transito del materiale dei treni passeggeri, ed in generale mediante la maggiore reciproca sollecitudine in tutti i rapporti di servizio, di movimento e di trasporto.

[2](2) Per quanto concerne il materiale rotabile da mettersi a disposizione, si terra' conto dei bisogni del traffico interno e dell'esportazione verso il territorio delle Alte Parti contraenti, da un punto di vista di perfetta eguaglianza.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art62 · fonte del testo