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[1](1) Per quanto concerne il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli a mezzo di ferrovia, non sara' fatta, a parita' di condizioni, alcuna differenza circa la spedizione, il prezzo di trasporto, e gli oneri pubblici connessi con il trasporto fra i cittadini delle Parti contraenti.

[2](2) Le merci consegnate al trasporto nel territorio di una delle Parti contraenti e destinate al territorio di un'altra Parte contraente, oppure in transito attraverso questo territorio e destinate al territorio di un altro Stato contraente, non saranno trattate, a parita' di condizioni, meno favorevolmente delle merci analoghe, consegnate al trasporto negli Stati di destinazione, ovvero nello Stato attraversato in transito, e da spedirsi nella stessa direzione e nello stesso percorso, per quanto concerne le condizioni della spedizione, il prezzo e le condizioni di trasporto e gli oneri pubblici connessi col trasporto.

[3](3) Questo principio si applichera' reciprocamente anche per le spedizioni di merci che avessero passato la frontiera con altri mezzi di trasporto, e fossero entrate nel territorio di un'altra Parte contraente per essere consegnate al trasporto a mezzo di ferrovia.

[4](4) Le precedenti disposizioni non contemplano le riduzioni delle tariffe che sono accordate alle opere pubbliche di civilta' e di beneficenza, ai soccorsi in una crisi straordinaria e passeggera, ai trasporti di uomini e di merci del proprio esercito, ai funzionari in pubblico servizio assimilati, ed ai membri della loro famiglia, come pure alle missioni in servizio delle imprese indigene di trasporto.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art63 · fonte del testo