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I Governi delle Parti contraenti prenderanno ciascuno sul proprio territorio le misure necessarie per evitare che sulle ferrovie del proprio territorio siano applicate ai trasporti di merce, destinati al territorio d'una qualunque delle Alte Parti contraenti, tariffe piu' elevate o gravezze pubbliche connesse ai trasporti, in misura maggiore od in condizioni piu' svantaggiose, che ai trasporti di merci analoghe destinate ai territori di un'altra Parte contraente o di un terzo Stato.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art64 · fonte del testo