[1]Accordo italo-equatoriano per i titoli di studio.

[2]Il Governo d'Italia ed il Governo dell'Equatore, animati dal desiderio di consolidare le relazioni di amicizia, che legano i due popoli, hanno concordato di stipulare un Accordo per la reciproca validita' dei titoli di studio e, a tale fine, hanno designato i loro Plenipotenziari e cioe' il dott. Riccardo Moscati, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in Equatore e Sua Eccellenza il dott. L. Neftali' Ponce, Ministro degli affari esteri. I quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

[3]Art. 1.

[4]Saranno validi in Italia gli esami sostenuti e le licenze ottenute legalmente da italiani ed equatoriani nelle Universita' e Scuole secondarie e superiori equatoriane, ufficiali, o legalmente riconosciute dal Governo dell'Equatore. Saranno validi nell'Equatore gli esami e le licenze ottenute da italiani ed equatoriani nelle Universita', Scuole secondarie e superiori italiane, legalmente riconosciute dal Governo d'Italia.

Testo vigente dal 7 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-09;187~art1 · fonte del testo