[1]Il presente Accordo sara' ratificato in conformita' con i rispettivi precedenti costituzionali delle Alte Parti Contraenti, e le ratifiche saranno scambiate nella citta' di Roma. Questo Accordo durera' indefinitivamente, potendo essere denunciato in qualsiasi momento a partire dalla data dello scambio delle ratifiche, pero' in nessun case prima di tre anni dalla sua entrata in vigore. Le Alte Parti Contraenti si obbligano a comunicare la denuncia con un preavviso non inferiore a due mesi.

[2]In fede di che, i Plenipotenziari sopra menzionati firmano e pongono i loro sigilli al presente Accordo redatto in due esemplari, italiano e spagnuolo, entrambi ugualmente validi, in Quito, il giorno sette del mese di marzo dell'anno millenovecentocinquantadue.

[3]L. N. PONCE R. MOSCATI

[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[5]Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

Testo vigente dal 7 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-09;187~art5 · fonte del testo