1. L'attivita' didattica e' svolta nel pieno rispetto della personalita' del paziente e, ove richiesto, con il suo consenso. 2. L'attivita' di ricerca, qualora comporti pratiche mediche sulla persona, e' svolta con il consenso informato del paziente o di chi ne esercita la tutela.

Testo vigente dal 23 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-18;187~accordo-art8 · fonte su Normattiva