[1]di applicazione

[2]1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attivita' con difficolta' interne o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia algerina in generale e degli scambi tra l'Algeria e la Comunita' in particolare. 2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunita' e dell'Algeria, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro, e lo sviluppo degli scambi tra le parti, promuovendo in particolare la diversificazione delle esportazioni algerine. 3. La cooperazione contribuisce all'integrazione economica intramagrebina attraverso qualsiasi misura atta a favorire lo sviluppo delle relazioni tra i paesi della regione. 4. Nell'attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si attribuisce la massima importanza alla tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici. 5. Le parti possono decidere di comune accordo di estendere la cooperazione economica ad altri settori.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art48 · fonte su Normattiva