[1]generali

[2]1. Le parti evitano di adottare misure che rendano le condizioni di stabilimento e di attivita' delle loro societa' piu' restrittive di quelle in vigore il giorno che precede la firma del presente accordo. 2. Le arti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perche' diventino un "accordo di integrazione economica" ai sensi dell'articolo V del GATS. Nel formulare le raccomandazioni il Consiglio di associazione tiene conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione del trattamento della nazione piu' favorita e degli obblighi di ciascuna parte nell'ambito del GATS, in particolare del suo articolo V. Il Consiglio di associazione tiene conto altresi' dei progressi fatti nel ravvicinare le legislazioni delle parti applicabili alle attivita' in questione. L'obiettivo di cui sopra e' oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art37 · fonte su Normattiva