[1]1. Le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o societa' della Comunita' e della Bosnia-Erzegovina stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo.

[2]2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente piu' restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, puo' chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art58 · fonte su Normattiva