[1]o trasformazioni insufficienti
[2]1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 7, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
- a)le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b)le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c)i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
- ii)le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condi- zionamento;
- d)l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- e)la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunita' o dell'Algeria;
- f)il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g)il cumulo di due o piu' operazioni di cui nelle lettere da a) a f);
- h)la macellazione degli animali.
[3]2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Algeria su quel prodotto.
Testo vigente dal 30 luglio 2004
