[1]Verifiche fiscali all'estero

[2]1. La Parte richiedente puo' richiedere alla Parte interpellata di consentire che rappresentanti dell'autorita' competente della Parte richiedente entrino nel territorio della Parte interpellata per interrogare persone ed esaminare documenti, previo il consenso scritto delle persone interessate. L'autorita' competente della Parte richiedente notifichera' all'autorita' competente della Parte interpellata l'ora e il luogo dell'incontro desiderato con le persone interessate. 2. Su richiesta dell'autorita' competente della Parte richiedente, l'autorita' competente della Parte interpellata puo' consentire che rappresentanti dell'autorita' competente della Parte richiedente siano presenti a una verifica fiscale nel territorio della Parte interpellata. 3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta, l'autorita' competente della Parte interpellata che effettua la verifica deve, nel piu' breve tempo possibile, notificare all'autorita' competente della Parte richiedente l'ora e il luogo della verifica, l'autorita' o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla Parte interpellata per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica sono prese dalla Parte interpellata che conduce la stessa.

Testo vigente dal 18 dicembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-12-03;187~allegato-art6 · fonte su Normattiva