[1]Verifiche fiscali all'estero

[2]1. La Parte interpellata puo' consentire che rappresentanti dell'autorita' competente della Parte richiedente entrino nel territorio della Parte interpellata in relazione ad una richiesta di informazioni per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone interessate. L'autorita' competente della Parte richiedente deve notificare all'autorita' competente della Parte interpellata l'ora e il luogo dell'incontro desiderato con le persone interessate. 2. Su richiesta dell'autorita' competente della Parte richiedente, l'autorita' competente della Parte interpellata puo' consentire che rappresentanti dell'autorita' competente della Parte richiedente siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nel territorio della Parte interpellata. 3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accettata, l'autorita' competente della Parte interpellata che effettua la verifica deve, nel piu' breve tempo possibile, notificare all'autorita' competente della Parte richiedente l'ora e il luogo della verifica, l'autorita' o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla Parte interpellata per l'effettuazione della verifica. Tutte le decisioni relative all'effettuazione della verifica fiscale sono prese dalla Parte interpellata che conduce la verifica.

Testo vigente dal 25 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;216~accordo-art6 · fonte su Normattiva