[1]Verifiche fiscali all'estero

[2](1) Con ragionevole anticipo, la Parte richiedente puo' chiedere alla Parte interpellata di consentire che rappresentanti dell'autorita' competente della Parte richiedente entrino nel territorio della Parte interpellata per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone fisiche o di altre persone interessate. L'autorita' competente della Parte interpellata deve notificare all'autorita' competente della Parte richiedente l'ora e il luogo dell'incontro con le persone fisiche interessate. (2) Su richiesta dell'autorita' competente della Parte richiedente, l'autorita' competente della Parte interpellata puo' consentire che rappresentanti dell'autorita' competente della Parte richiedente siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella Parte interpellata. (3) Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta, l'autorita' competente della Parte interpellata che effettua la verifica deve, nel piu' breve tempo possibile, notificare all'autorita' competente della Parte richiedente l'ora e il luogo della verifica, l'autorita' o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla Parte interpellata per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica fiscale sono prese dalla Parte interpellata che conduce la verifica.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;210~accordo-art6 · fonte su Normattiva