Art. 20 (Accordo di mutua assistenza amministrativa)
1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati di individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto. 2. L'attuazione del presente Accordo viene affidata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti. 3. Viene istituita una Commissione mista italo-cilena, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore Nazionale delle Dogane del Cile o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere. 4. Le controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.
Testo vigente dal 22 novembre 2016
