[1]dell'Accordo

[2]1. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo. 2. Viene istituita una Commissione mista italo- bielorussa, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dal Presidente del Comitato di Stato delle Dogane o da loro rappresentanti assistiti da esperti, che si riunira' ogniqualvolta lo si ritenga necessario, su richiesta dell'una o dell'altra. Amministrazione doganale, allo scopo di supervisionare l'attuazione del presente Accordo, nonche' per trovare soluzioni ai problemi che potrebbero sorgere. 3. Le Amministrazioni doganali possono' adottare misure per far si' che propri funzionari responsabili di indagini o della repressione delle infrazioni doganali mantengano contatti diretti tra loro, nel rispetto delle proprie procedure amministrative interne. 4. Controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli saranno appianate per via diplomatica.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-11-19;208~accordo-art20 · fonte su Normattiva