dettagliate delle fonti, dei concetti, delle definizioni e della metodologia utilizzate per la raccolta e la compilazione delle statistiche ai sensi della presente Convenzione, debbono essere:
- a)elaborate e aggiornate al fine di rispecchiare mutamenti significativi;
- b)comunicate all'Ufficio Internazionale del Lavoro non appena possibile;
- c)pubblicate dall'ente nazionale competente.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
