membro che ratifica la Presente convenzione si impegna a comunicare all'Ufficio Internazionale del Lavoro, non appena cio' sia possibile, le statistiche compilate e pubblicate in virtu' della Convenzione, e le informazioni relative alla loro pubblicazione, in particolare:
- a)informazioni relative ai mezzi di divulgazione utilizzati (titoli e numeri di riferimento nel caso di pubblicazioni stampate o descrizioni equivalenti nel caso di dati divulgati sotto ogni altra forma);
- b)le date o i periodi piu' recenti ai quali sono disponibili i vari tipi di statistiche, nonche' le date della loro pubblicazione o divulgazione.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
