membro che ratifica la Presente convenzione si impegna a comunicare all'Ufficio Internazionale del Lavoro, non appena cio' sia possibile, le statistiche compilate e pubblicate in virtu' della Convenzione, e le informazioni relative alla loro pubblicazione, in particolare:

  • a)informazioni relative ai mezzi di divulgazione utilizzati (titoli e numeri di riferimento nel caso di pubblicazioni stampate o descrizioni equivalenti nel caso di dati divulgati sotto ogni altra forma);
  • b)le date o i periodi piu' recenti ai quali sono disponibili i vari tipi di statistiche, nonche' le date della loro pubblicazione o divulgazione.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;189~convenzioni-art5 · fonte su Normattiva