'elaborare o rivedere i concetti, le definizioni e la metodologia utilizzate per la raccolta, la compilazione e la pubblicazione delle statistiche richieste in virtu' della presente Convenzione, debbono essere consultate le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro dei lavoratori, qualora esistano, al fine di prendere in considerazione le loro esigenze e di assicurare la loro collaborazione.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;189~convenzioni-art3 · fonte su Normattiva