[1]Esecuzione finanziaria, contabilita', audit e scarico
[2]1. La Commissione assicura l'esecuzione finanziaria delle dotazioni che essa gestisce, e in particolare l'esecuzione finanziaria dei progetti e dei programmi, conformemente al regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Ai fini del recupero delle somme indebitamente pagate, le decisioni della Commissione sono esecutive ai sensi dell'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
[3]2. La BEI provvede, per conto dell'Unione, alla gestione del Fondo investimenti ed effettua operazioni nell'ambito di tale Fondo conformemente al regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Cosi' facendo, la BEI agisce con un rischio per gli Stati membri. Gli Stati membri sono titolari di tutti i diritti che derivano da tali operazioni, segnatamente a titolo di creditori o proprietari.
[4]3. La BEI provvede, conformemente al suo statuto e alle migliori pratiche bancarie, all'esecuzione finanziaria delle operazioni mediante prestiti sulle sue risorse proprie, di cui all'articolo 4, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse FES.
[5]4. Per ciascun esercizio finanziario, la Commissione elabora e approva i conti del FES e li invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
[6]5. La BEI invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del FES da essa gestite.
[7]6. Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, la Corte dei conti esercita nei confronti delle operazioni del FES i poteri conferitile dall'articolo 287 TFUE. Le condizioni alle quali la Corte dei conti esercita i propri poteri sono stabilite dal regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
[8]7. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 8, da' scarico alla Commissione della gestione finanziaria del FES, a esclusione delle operazioni gestite dalla BEI.
[9]8. Le operazioni finanziate sulle risorse del FES gestite dalla BEI formano oggetto delle procedure di controllo e di scarico definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni.
Testo vigente dal 29 dicembre 2014
