[1]Clausola di revisione
[2]L'articolo 1, paragrafo 3, e gli articoli contenuti nel capo II, a eccezione dell'articolo 8, possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. La BEI e' associata alla proposta della Commissione nelle questioni concernenti le sue attivita' e quelle del Fondo investimenti.
Testo vigente dal 29 dicembre 2014
