[1]Operazioni gestite dalla BEI

[2]1. I pagamenti effettuati alla BEI a titolo dei prestiti a condizioni speciali concessi agli Stati ACP, ai PTOM e ai dipartimenti francesi d'oltremare nonche' i proventi e i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate nel quadro di FES precedenti al 9° FES ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al FES da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimita', su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.

[3]2. Le commissioni dovute alla BEI per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono previamente detratte dalle somme da accreditare agli Stati membri.

[4]3. I proventi e i redditi derivanti che la BEI ha ricavato da operazioni effettuate attraverso il Fondo investimenti a titolo del 9°, 10° e 11° FES sono utilizzati per ulteriori operazioni del Fondo investimenti, a norma dell'articolo 3 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE, previe deduzioni di spese straordinarie e passivita' originate nel contesto del Fondo investimenti.

[5]4. La BEI e' remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti di cui al paragrafo 3, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE e delle disposizioni pertinenti della decisione sull'associazione d'oltremare.

Testo vigente dal 29 dicembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-12-10;189~accordo-art5 · fonte su Normattiva