Per il finanziamento degli aiuti dell'undicesimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede a valere sulle risorse destinate all'esecuzione degli accordi tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ai sensi della legge 15 marzo 1986, n. 81, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 29 dicembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-12-10;189~art3 · fonte su Normattiva