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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651, con la seguente modificazione:
[8]Il penultimo comma dell'articolo unico e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente decreto si applicano con decorrenza dal 23 luglio 1930; il decreto stesso sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 28 dicembre 1933 - Anno XII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - JUNG
[13]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009
