Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651, con la seguente modificazione:

[8]Il penultimo comma dell'articolo unico e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente decreto si applicano con decorrenza dal 23 luglio 1930; il decreto stesso sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 28 dicembre 1933 - Anno XII

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - JUNG

[13]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-12-28;1892~art1 · fonte del testo