Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, che apporta aggiunte e modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni con la seguente aggiunta:

[9]Dopo il punto b) delle premesse alla tabella allegato G, e' inserito il seguente punto c):

[10]«c) gli agenti del gruppo C possono passare ai corrispondenti gradi del gruppo B quante volte vengano in possesso del titolo di studio prescritto, purche' riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento».

[11]I punti c), d), e) diventano rispettivamente d), e), f).

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 5 gennaio 1939-XVII

[14]VITTORIO EMANUELE

[15]Mussolini - Benni - Di Revel

[16]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 28 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-05;19~art1 · fonte del testo