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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, che apporta aggiunte e modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni con la seguente aggiunta:
[9]Dopo il punto b) delle premesse alla tabella allegato G, e' inserito il seguente punto c):
[10]«c) gli agenti del gruppo C possono passare ai corrispondenti gradi del gruppo B quante volte vengano in possesso del titolo di studio prescritto, purche' riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento».
[11]I punti c), d), e) diventano rispettivamente d), e), f).
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 5 gennaio 1939-XVII
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]Mussolini - Benni - Di Revel
[16]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 28 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
