ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea (di seguito indicati come le "Parti Contraenti), DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica tra i due Paesi. INTENZIONATI a creare condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati dagli investitori dei due Paesi, e RICONOSCENDO che la promozione e la protezione di tali investimenti andra' a vantaggio della prosperita' economica dei due Paesi; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Ciascuna Parte Contraente promuovera' per quanto possibile gli investimenti nel proprio territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, consentira' tali investimenti conformemente alle proprie leggi e regolamenti e accordera' a tali investimenti un trattamento equo e ragionevole.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;19~accordo-art1 · fonte su Normattiva