[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania, di seguito denominati le "Parti Contraenti", DESIDEROSI di creare condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due paesi, in particolare per quanto concerne gli investimenti di capitale da parte degli investitori di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente, PERSUASI che l'incoraggiamento e la reciproca protezione di questi investimenti basati su accordi internazionali contribuiranno a stimolare i relazioni economiche suscettibili di promuovere la prosperita' delle due Parti Contraenti HANNO CONVENUTO quanto segue
[3]ARTICOLO I Definizioni
[4]Ai fini dell'applicazione del presente Accordo
[5]1 Il termine "investimento" designa ogni categoria di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente sul territorio dell'altra parte Contraente conformemente alle leggi ed ai regolamenti di detta Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e' del quadro giuridico. Fatto salvo quanto precede, sono considerati investimenti, soprattutto ma non esclusivamente, i seguenti elementi
- a)i beni mobili ed immobili nonche' ogni altro diritto in rem di proprieta', compresi i diritti reali di garanzia sulla proprieta' di terzi, sempre che possano essere utilizzati ai fin dell'investimento,
- b)le azioni, le obbligazioni le quote sociali ed altri titoli di credito nonche' i titoli di Stato e i titoli pubblici in generale,
- c)i crediti finanziari collegati ad un investimento nonche' i redditi che provengono da un capitale e che sono reinvestiti i redditi provenienti da un capitale ed i diritti a tutte le prestazioni aventi un valore economico connessi ad un investimento, d) i diritti di autore, i marchi commerciali, i brevetti, i modelli industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, il know-how, i segreti commerciali, le denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale,
- e)ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto nonche' ogni licenza e concessione conformi alla legge in vigore in materia di attivita' economiche, compresi i diritti di prospezione, di estrazione e di sfruttamento delle risorse naturali, f) ogni aumento di valore dell'investimento iniziale.
[6]Qualsiasi modifica della forma giuridica scelta per gli investimenti non pregiudica la loro qualifica di investimento, 2 Il termine "investitore" designa qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettua investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le succursali, associate e filiali estere controllate da tali persone fisiche o giuridiche, 3 Il termine "persona fisica" designa, per ciascuna delle Parti Contraenti, una persona fisica che possiede la cittadinanza di questo Stato, conformemente alla sua legislazione, 4 Il termine "persona giuridica" designa, per ciascuna delle Parti Contraenti, qualsiasi organismo avente la propria sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuto, come gli istituti pubblici, le societa' di persone, di capitali, le fondazioni e le associazioni, a prescindere che si tratti o meno di organismi a responsabilita' limitata, 5 Il termine "redditi" designa tutte le somme prodotte o che saranno prodotte da un investimento, compresi in modo particolare i profitti o gli interessi, i dividendi, le royalties, i compensi per prestazioni tecniche, di assistenza o di altra natura, nonche' qualsiasi pagamento in natura, 6 Il termine "territorio" indica, oltre alle superfici delimitate dalle frontiere terrestri, le "zone marine". Queste ultime includono le zone marine e sottomarine sono le sovranita' delle Parti Contraenti o su cui esse esercitano diritti sovrani o giurisdizionali conformemente al diritto internazionale, 7 L'espressione "accordo d'investimento" indica un accordo che una Parte contraente puo' concludere con un investitore dell'altra Parte Contraente in vista di regolamentare il rapporto specifico concernente l'investimento, 8 L'espressione "trattamento non discriminatorio" indica un trattamento almeno altrettanto favorevole del migliore trattamento esistente fra il trattamento nazionale e quello della nazione piu' favorita, 9 L'espressione "diritto di accesso" indica il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Continente, fatti salvi i limiti risultanti da accordi internazionali vincolanti per le due Parti Contraenti, 10 L'espressione "attivita' collegate ad un investimento" indica, fra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di societa', filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per la gestione delle attivita' commerciali, l'accesso ai mercati finanziari, la richiesta di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie allo svolgimento delle attivita' commerciali, la commercializzazione di beni e servizi l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e trasformate di energia, di carburanti e di mezzi di produzione, nonche' la diffusione d'informazioni commerciali.
Testo vigente dal 14 agosto 2004
