1. Tutti i tipi di controversie o divergenze, comprese quelle sull'ammontare del risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe, insorte tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento di tale investitore nel territorio saranno composte amichevolmente mediante negoziato. 2. Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte in conformita' con le disposizioni di cui al paragrafo (1) del presente Articolo entro sei mesi dalla data di richiesta della composizione, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia: (a) al Tribunale della Parte Contraente competente, per la decisione; ovvero (b) a Conciliazione o Arbitrato per mezzo del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti istituito con la Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati conclusa a Washington il 18 marzo 1965. 3. Nessuna delle due Parti Contraenti potra' trattare attraverso i canali diplomatici alcuna questione rinviata all'arbitrato sino a quando le procedure non siano state portate a termine e una delle Parti Contraenti abbia omesso di attenersi o di ottemperare al lodo pronunciato dal Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;19~accordo-art10 · fonte su Normattiva