caso in cui il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in base alle proprie leggi e regolamenti o altri specifici provvedimenti o intese contrattuali sia piu' favorevole di quello concesso in base al presente Accordo, sara' concesso il trattamento piu' favorevole.
Testo vigente dal 23 gennaio 1992
