in stazionamento 1 I battelli in stazionamento, ad eccezione di quelli che sono ormeggiati a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale a luce ridotta di colore bianco sistemato in posizione visibile su tutto l'arco dell'orizzonte. 2 Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale che la loro sagoma possa essere riconosciuta.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art29 · fonte su Normattiva