di natanti ormeggiati all'ancora 1 Nel caso in cui dei natanti siano costretti ad ancorarsi in maniera tale da costituire un pericolo per la navigazione, gli stessi devono portare: a. di notte, un fanale a luce ridotta di colore bianco disposto almeno 1 m al disopra del fanale bianco prescritto all'art. 29; b. di giorno, due bandiere bianche sovrapposte. 2 Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l'ubicazione dell'ancora sara' inoltre segnalata, di notte con una luce bianca, di giorno con una boa gialla.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art31 · fonte su Normattiva