di rotte opposte e di rotte incrociate Ferme restando le priorita' stabilite all'articolo 45 valgono le seguenti regole: a. quando due battelli a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte, in modo da implicare rischio di abbordaggio, ciascuno di essi deve accostare a dritta in modo da passare sulla sinistra dell'altro. Pero' quando un battello non puo' stabilire con certezza se una tale situazione si sta verificando, deve ritenerla esistente ed agire di conseguenza; b. quando due battelli a motore navigano con rotte che s'incrociano in modo da implicare rischio di abbordaggio, il battello che vede l'altro sulla propria dritta, deve lasciare libera la rotta all' altro

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art46 · fonte su Normattiva