dei battelli a vela fra di loro 1 Quando due battelli a vela si avvicinano l'uno all'altro, in modo da rischiare l'abbordaggio, uno di essi deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altro, nel modo seguente: a. quando ciascuno di essi prende il vento da lati diversi, il battello che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altro; b. quando tutti e due i battelli hanno il vento dallo stesso lato, il battello che e' sopravvento deve lasciare libera la rotta al battello che e' sottovento; c. se un battello con il vento sulla sinistra vede un battello sopravento e non puo' stabilire con sicurezza se l'altro ha il vento sulla sinistra o sulla dritta deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta a quest'ultimo. 2 Ai fini della presente regola si considera sopravento il lato opposto a quello in cui e' bordato il boma della randa.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art48 · fonte su Normattiva