dei natanti che devono scostarsi da altri natanti 1 I natanti che devono scostarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo da consentire loro di proseguire la rotta e manovrare. Essi devono tenersi ad una distanza di almeno 50 m nei confronti di battelli in servizio regolare di linea recanti i segnali previsti all'articolo 28, e ad una distanza di 200 m almeno se incrociano da poppavia le imbarcazioni per la pesca professionale. 2 Per quanto possibile: a. le imbarcazioni da diporto devono mantenere le distanze previste al punto 1 anche nei confronti delle imbarcazioni che praticano la pesca con attrezzi a traino e che portano il segnale previsto all'articolo 33 punto 2; b. i battelli per il trasporto di merci devono tenersi ad una distanza di almeno 200 m quando incrociano da poppa le imbarcazioni per la pesca professionale che portano il segnale previsto all'articolo 33 punto 1. In caso di pericolo di abbordaggio si applicano comunque gli articoli 45 - 47 senza restrizioni.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art49 · fonte su Normattiva