I luoghi di noleggio o di ormeggio di natanti a qualunque uso siano essi destinati, come pure le altre istallazioni fisse in acqua o galleggianti, devono trovarsi a distanza adeguata, comunque non inferiore a 50 metri dalla rotta dei battelli in servizio regolare di linea.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art76 · fonte su Normattiva