Nei rispettivi atti di concessione degli Stati contraenti vengono stabilite le disposizioni a cui e' sottoposto il servizio regolare di linea. L'atto e' rilasciato sentite le competenti autorita' dell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~convenzione-art10 · fonte su Normattiva