sottoposta ad autorizzazione e servizi di noleggio di banchina 1 I servizi non regolari di linea di trasporto persone, denominati servizi sottoposti ad autorizzazione o permesso oppure di noleggio di banchina, sono disciplinati dalle autorita' competenti nelle proprie acque territoriali secondo la legislazione nazionale. 2 I natanti che effettuano i servizi di cui al punto precedente possono, di regola, svolgere servizio stesso esclusivamente nell'ambito delle acque territoriali dello Stato che ha rilasciato l'autorizzazione. Tale autorizzazione puo' essere rilasciata purche' il trasporto risponda ad un'esigenza effettiva e previo accertamento che le imprese pubbliche di navigazione non subiscano una notevole concorrenza. 3 Un'annotazione supplementare da riportare sull'autorizzazione e' necessaria per effettuare corse nelle acque territoriali dell'altro Stato. Tale annotazione viene apposta dall'autorita' competente, previo assenso dell'autorita' dell'altro Stato.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~convenzione-art14 · fonte su Normattiva