1 Gli Stati contraenti provvedono affinche' i servizi di dogana e di polizia siano espletati in modo da consentire il normale funzionamento dei servizi regolari di linea nonche' l'esercizio dell'attivita' di pesca. 2 Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano quelle previste da accordi internazionali in materia di controlli di dogana e di polizia.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~convenzione-art16 · fonte su Normattiva