CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO FERROVIARIO ATTRAVERSO LA FRONTIERA DI STATO Il Governo della Repubblica Italiana da una parte e il Governo della Repubblica di Slovenia dall'altra, (in seguito: Parti contraenti), animati dal desiderio di regolare l'esecuzione del traffico ferroviario attraverso la frontiera tra i due Stati e convinti della necessita' di concludere una Convenzione a tale scopo, hanno convenuto quanto segue: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 1. Le Parti contraenti si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze, a rendere possibile l'esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera e a prendere tutte le misure necessarie affinche' esso possa svolgersi in modo regolare ed efficace. A questo scopo saranno organizzati sulle linee ferroviarie di frontiera e nelle stazioni di scambio servizi di trasmissione e collegamento e controlli di frontiera. Le Parti contraenti si impegnano a stipulare quanto prima un accordo per lo svolgimento dei controlli di frontiera sul traffico ferroviario. 2. Le Parti, contraenti esprimono la loro disponibilita' a procedere, dietro richiesta di una di esse, alle trattative in vista di accelerare il traffico ferroviario attraverso la frontiera nonche' i controlli di frontiera.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art1 · fonte su Normattiva