[1]dei controlli

[2]1. I servizi di controllo si adopereranno affinche' le attrezzature necessarie siano disponibili nei posti di frontiera in cui si effettua l'ispezione medico-sanitaria. 2. L'ispezione medico-sanitaria potra' anche essere effettuata in punti situati all'interno del paese se e' comprovato, sulla base delle giustificazioni addotte e delle tecniche di trasporto utilizzate, che le merci non possono alterarsi, ne' dar luogo a contagio nel corso del trasporto. 3. Nell'ambito delle Convenzioni vigenti, le Parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre nella misura del possibile, i controlli materiali di merci deperibili effettuati durante il percorso. 4. Qualora le merci debbano essere messe in deposito in attesa dei risultati dell'ispezione medico-sanitaria, i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti faranno in modo che il deposito avvenga in condizioni tali da consentire la conservazione delle merci e con il minimo di formalita' doganali.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~allegato-2-art3 · fonte su Normattiva