[1]di documenti

[2]1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto notifica al destinatario i documenti, ivi compresi quelli relativi a decisioni giudiziarie, emanati dallo Stato richiedente e concernenti un'imposta menzionata nella presente Convenzione. 2. Lo Stato richiesto procede alla notifica: a. secondo le forme stabilite dalla sua legislazione interna per la notifica di documenti di natura identica o analoga; b. per quanto possibile, secondo la particolare forma stabilita dallo Stato richiedente, o la forma piu' affine prevista dalla sua legislazione interna. 3. Una Parte puo' far notificare direttamente per posta un documento ad una persona che si trova sul territorio di un'altra Parte. 4. Nessuna norma della presente Convenzione puo' avere come effetto quello d'inficiare la validita' di una notifica di documenti effettuata da una Parte ai sensi della sua legislazione. 5. Quando un documento e' notificato ai sensi del presente Articolo, non e' necessaria la sua traduzione. Tuttavia, qualora risulti che il destinatario non conosce la lingua in cui il documento e' redatto, lo Stato richiesto ne fa effettuare una traduzione o redigere un sunto nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali Esso puo' inoltre chiedere allo Stato richiedente che il documento sia tradotto o accompagnato da un sunto in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, del Consiglio d'Europa o dell'OCSE.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art17 · fonte su Normattiva