[1]che lo Stato richiedente deve fornire

[2]1. La domanda di assistenza precisa, come opportuno: a. l'autorita' o il servizio da cui ha origine la domanda presentata dall'autorita' competente; b. il nome, l'indirizzo e tutti gli altri dettagli che permettono d'identificare la persona riguardo alla quale la domanda e' presentata; c. nel caso di una richiesta di informazioni, la forma in cui lo Stato richiedente auspica ricevere le informazioni in corrispondenza con le sue esigenze; d. nel caso di una domanda di assistenza a fini di recupero o di misure conservatorie, la natura del credito fiscale, gli elementi costitutivi di tale credito ed i beni sui quali puo' essere recuperato; e. nel caso di una domanda di notifica, la natura e l'oggetto del documento da notificare. f se la domanda e' conforme alla legislazione ed alla prassi amministrativa dello Stato richiedente e se e' giustificata rispetto all'Articolo 19. 2. Lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto, non appena ne ha conoscenza, tutte le altre informazioni relative alla richiesta di assistenza.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art18 · fonte su Normattiva