1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, dichiarare che si riserva il diritto: a. di non concedere qualsivoglia forma di assistenza per le imposte delle altri Parti che rientrano in una qualsiasi delle categorie enumerate all'Articolo 2, paragrafo 1, capoverso (b), a patto che tale Parte non abbia incluso nell'Annesso A della Convenzione nessuna delle sue proprie imposte che rientrano in questa categoria; b. di non concedere assistenza in materia di recupero di crediti fiscali o di recupero di multe amministrative sia per tutte le imposte, sia unicamente per le imposte appartenenti ad una o piu' categorie enumerate all'Articolo 2, paragrafo 1; c. di non concedere assistenza in relazione a crediti fiscali gia' esistenti alla data di entrata in vigore della Convenzione per questo Stato, oppure, se una riserva e' gia' stata formulata in forza del capoverso (a) o (b) di cui sopra, alla data del ritiro di tale riserva relativamente alle imposte della categoria in questione; d. di non concedere assistenza in materia di notifica di documenti, sia per tutta le imposte, sia unicamente per le imposte di una o piu' delle categorie enumerate all'Articolo 2, paragrafo 1; e. di non accettare le notifiche a mezzo posta previste all'Articolo 17, paragrafo 3. 2. Nessuna altra riserva e' ammessa. 3. Ogni Parte puo', dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, formulare una o piu' delle riserve di cui al paragrafo 1, di cui non si era avvalsa al momento della ratifica, accettazione o approvazione. Tali riserve entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della riserva da parte di uno dei Depositari. 4. Ogni Parte che ha formulato una riserva ai sensi dei paragrafi 1 e 3, puo' ritirarla in tutto o in parte indirizzando una notifica ad uno dei Depositari. Il ritiro avra' effetto alla data di ricezione della notifica da parte del Depositario. 5. La Parte che ha formulato una riserva relativamente ad una norma della presente Convenzione non puo' esigere da un'altra Parte l'applicazione di detta norma; tuttavia, se la riserva e' parziale, essa puo' pretendere che tale disposizione sia applicata nella misura in cui essa l'ha accettata.
Testo vigente dal 28 febbraio 2005
