[1]della domanda

[2]1. La domanda di assistenza e' formulata per iscritto e riporta la firma o il timbro dell'Autorita' richiedente in conformita' alle proprie leggi. 2. In tutti i casi la domanda di assistenza deve indicare:

  • a)l'autorita' competente che conduce le indagini, il procedimento o la procedura cui si riferisce la domanda;
  • b)una descrizione dei fatti della causa, compreso il tempo e il luogo di commissione del reato, gli eventuali danni da questo causati, e la loro denominazione giuridica;
  • c)le disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e la pena prevista;
  • d)lo scopo della domanda e la descrizione dell'assistenza domandata;
  • e)il grado di riservatezza richiesto ed il motivo dello stesso;
  • f)il termine entro il quale dovrebbe essere eseguita la domanda, in casi di provata urgenza;
  • g)le persone autorizzate ad essere presenti all'esecuzione della domanda, in conformita' al successivo articolo 6, paragrafo 3;
  • h)informazioni sulle indennita' e rimborsi previsti per la persona citata a comparire nello Stato richiedente a fini di assunzione di prove, in conformita' al successivo articolo 10, paragrafo 3;
  • i)ogni informazione necessaria per assunzione di prove in videoconferenza, in conformita' al successivo articolo 15, paragrafo 5. 3. La domanda di assistenza deve indicare anche le seguenti informazioni:
  • a)l'identita' dei soggetti indagati o perseguiti;
  • b)l'identita' dei soggetti da identificare o trovare e il luogo in cui questi possano trovarsi;
  • c)l'identita' e la residenza della persona nei cui confronti deve essere effettuata la notificazione e la sua posizione rispetto al procedimento, nonche' le modalita' di effettuazione della notificazione;
  • d)l'identita' e la residenza della persona che deve testimoniare o rendere altre dichiarazioni;
  • e)l'ubicazione e la descrizione del luogo o dell'oggetto da ispezionare o esaminare;
  • f)l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione delle cose da sequestrare o confiscare;
  • g)eventuali procedure speciali richieste per dare esecuzione alla domanda e i motivi delle stesse;
  • h)eventuali necessita' di riservatezza;
  • i)ogni altra informazione che puo' agevolare l'esecuzione della domanda. 4. Se lo Stato richiesto ritiene che il contenuto della domanda non e' sufficiente a soddisfare i requisiti del presente Accordo, puo' richiedere informazioni supplementari. 5. La domanda di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorita' centrali, puo' essere trasmessa attraverso ogni mezzo veloce di comunicazione, compresi telex, fax e e-mail. In tali casi, la domanda formale deve arrivare entro i novanta giorni successivi.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~art5 · fonte su Normattiva