[1]spontaneo di informazioni

[2]1. Una Parte comunica, senza richiesta preliminare, ad un'altra Parte le informazioni di cui e' a conoscenza nelle seguenti situazioni: a. la prima Parte ha motivo di supporre che esistono nell'altra Parte riduzioni o esoneri anomali d'imposta. b. un contribuente ottiene nella prima Parte una riduzione o esonero da imposta che comporterebbe per quanto lo riguarda un aumento d'imposta o un assoggettamento a imposta nell'altra Parte; c. le transazioni fra un contribuente di una Parte ed un contribuente di un'altra Parte sono trattate tramite uno o piu' altri paesi, in modo tale che ne puo' risultare una riduzione d'imposta nell'uno o nell'altro paese o in entrambi; d. una Parte ha motivo di ritenere che una riduzione d'imposta puo' risultare da trasferimenti fittizi di proventi nell'ambito di gruppi d'imprese; e. a seguito d'informazioni comunicate ad una Parte da un'altra Parte, la prima Parte ha potuto raccogliere informazioni utili per la determinazione dell'imposta nell'altra Parte. 2. Ciascuna Parte prende i provvedimenti ed attua le procedure necessarie affinche' le pervengano le informazioni di cui al paragrafo 1 in vista della loro trasmissione ad un'altra Parte.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art7 · fonte su Normattiva