[1]fiscali contestuali

[2]1. Su richiesta di una parte tra di loro, due o piu' Parti si consultano per determinare i casi che devono essere oggetto di un controllo fiscale contestuale nonche' le procedure da seguire. Ciascuna Parte decide se partecipare o meno, in un determinato caso, ad un controllo fiscale contestuale. 2. Ai fini della presente Convenzione, per controllo fiscale contestuale s'intende un controllo intrapreso ai sensi di un accordo con il quale due o piu' Parti convengono di verificare contestualmente, ciascuna sul proprio territorio, la situazione fiscale di una o piu' persone con cui hanno interessi comuni o complementari, al fine di scambiare le informazioni cosi' ottenute.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art8 · fonte su Normattiva