[1]Trasmissione spontanea d'informazioni
[2]1. Fatte salve le proprie indagini o procedure, le autorita' competenti di una Parte possono, senza domanda preliminare, trasmettere alle autorita' competenti di un'altra parte informazioni raccolte nel quadro di una propria indagine, se ritengono che la comunicazione delle informazioni possa aiutare la Parte destinataria a intraprendere o condurre a buon fine indagini o procedure oppure che dalle informazioni possa scaturire una domanda formulata da questa Parte in virtu' della Convenzione o dei suoi Protocolli. 2. La Parte che fornisce l'informazione puo', conformemente al suo diritto interno, imporre alla Parte destinataria condizioni per l'uso di tali informazioni. 3. L'autorita' destinataria e' tenuta a osservare tali condizioni. 4. Tuttavia, ogni Stato contraente puo', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non sottomettersi alle condizioni imposte in virtu' delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo dalla Parte che fornisce l'informazione, a meno di essere preventivamente avvisato sulla natura dell'informazione che gli sara' fornita e di accettare che quest'ultima gli venga trasmessa.
Testo vigente dal 19 agosto 2019
