Art. 5 (Allegato)
[1]- Decisioni
[2]La Commissione di Conciliazione prende le sue decisioni a maggioranza dei voti dei suoi membri.A meno che le Parti della controversia non convengano diversamente, essa stabilisce la sua procedura. La Commissione presenta una proposta di risoluzione della controversia, che le Parti esaminano in buona fede.
Testo vigente dal 5 marzo 2007
