Art. 1 (Allegato)
[1]Allegato
[2]Procedura di Conciliazione
[3]Articolo 1 - Commissione di Conciliazione
[4]Su richiesta di una delle Parti della controversia, e' istituita una Commissione di Conciliazione. La Commissione, a meno che le Parti non convengano diversamente, e' composta da cinque membri, due designati da ciascuna Parte interessata ed un Presidente scelto di comune accordo da questi membri.
Testo vigente dal 5 marzo 2007
